Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dell'8 marzo 2020 sono state approvate le NUOVE disposizione per la Lombardia e per il territorio nazionale, valide dall'8 marzo al 3 aprile 2020.
Si ricorda che è possibile contattare:
- il numero 1500 per richieste di informazioni
- il numero verde 800 894 545 SOLO se si ritiene di avere dei sintomi della malattia
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia e nelle province indicate nell'art.1 del DPCM, sono adottate le misure indicate di seguito.
Mobilità
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita da tutto il territorio lombardo nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
Attività sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Lavoro
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.
Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.
Manifestazioni, eventi, tempo libero e luoghi di culto
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.
Istruzione e formazione
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.
Attività commerciali e di ristorazione
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Sono consentite tutte le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.
Misure igienico sanitarie
All'interno dell'allegato 1 sono specificate le misure sanitarie da adottare:
- lavarsi spesso le mani - si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzione idroalcoliche per il lavaggio delle mani
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- evitare abbracci e strette di mano
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di ALMENO un metro
- igiene respiratoria: starnuitire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva
- NON toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
- NON prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloroo o alcol
- usare la mascherino solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate
In allegato una scansione integrale del DPCM dell'8 Marzo 2020.