ESTRATTO DAL REGOLAMENTO TARI:
ART. 33 - SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione ai sensi dall’art. 13 del Decreto Legislativo 471/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997 per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni per cui la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 32, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
ART. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA
1.La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legga n. 160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.