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ART. 29 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
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2. Il Comune provvederà al rimborso/compensazione entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale.
4. La compensazione viene effettuata con somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo dei tributi locali.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ad €. 12,00 ( dodici/euro).